Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati

Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati

I beni mobili registrati sono quelli identificati dal Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2683, Codice civile:

Il Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 7 ha stabilito che:

L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali [...].

Una volta predisposti gli atti di vendita secondo le indicazioni reperibili sul sito dell'Automobile Club d'Italia è possibile recarsi presso gli sportelli di un qualsiasi Comune per ottenere l'autenticazione della firma.

Approfondimenti

Autenticazione di certificati digitali (CDPD)

Il venditore, se in possesso di CDP digitale, per l'autentica della firma deve prima provvedere a materializzare lo stesso recandosi presso uno sportello telematico dell'automobilista (STA). Quest'ultimo rilascerà una stampa cartacea in tutto e per tutto corrispondente al fronte/retro del vecchio CDP cartaceo e che riporterà a margine la dicitura “supporto cartaceo da utilizzare per la presentazione al PRA della formalità richiesta".

Dal 1° gennaio 2020 il DU (Documento Unico del veicolo) ha sostituito il certificato di proprietà dell’auto e comprenderà anche la carta di circolazione.

Con la nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2020 le procedure sono state completamente digitalizzate e contestualmente, con il Decreto ministeriale 13/03/2019, è stata disposta l’abrogazione della modulistica prevista per l’immatricolazione, aggiornamento della carta di circolazione conseguente al trasferimento di proprietà dei veicoli nonché di altre procedure legate ai beni mobili registrati.

Pur definendo l’intero processo di digitalizzazione, sia dal punto di vista normativo e sia per quello gestionale, nulla si prevede per i documenti cartacei ancora in uso. Nel Comunicato ministeriale 19/04/2019 a firma del Ministero dei Trasporti, ACI e PRA, relativamente agli «atti nativi cartacei», le poche indicazioni  presenti conducono direttamente alla competenza degli STA (sportello telematico dell’automobilista) per la dematerializzazione del documento (il vecchio CDP), con conseguente sottoscrizione, mediante tablet, da parte del venditore. Il tutto verificato e controfirmato dal funzionario dello STA.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'Automobile Club d'Italia

In Comune di Schio …

Si precisa che possono richiedere l'autentica anche:

  • le persone giuridiche attraverso un legale rappresentante comprovato da visura camerale o certificato Camera di Commercio
  • il soggetto sottoscrittore diverso dal proprietario del veicolo in possesso d'idonea procura notarile a vendere

Allo sportello comunale si deve presentare il venditore che deve esibire il modulo o il certificato di proprietà (CDP) sul quale deve essere eseguita l’autenticazione.

Relativamente ai CDP digitali (CDPD), questi possono essere autenticati solo se predisposti direttamente dagli uffici PRA/ACI, o da agenzie di pratiche auto abilitate (Sportello Telematico dell'Automobilista - STA), e deve essere presentato il CDPD in tutte le sue pagine.

Nel caso in cui il CDPD venisse presentato non completo o con la dicitura "Valido ai soli fini della visualizzazione" riportata sulla prima pagina, non sarà possibile effettuare l'autentica della sottoscrizione.

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Ultimo aggiornamento: 10/02/2024 00:22.07