Certificato originale rilasciato da stato estero (tradotto in lingua italiana)

Allegato

Si tratta di documenti originali prodotti nello Stato estero (nascita, matrimonio, divorzio, vedovanza), relativi alle persone per cui si richiedono le variazioni.

Questi documenti:

  • devono essere stati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento
  • legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti.

Possono essere:

  • accompagnati da traduzione della stessa autorità italiana all'estero, che dichiara la traduzione conforme al testo originale
  • tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale accreditato dal consolato italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti, che provvede alla legalizzazione.

La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali ratificate anche dall'Italia che escludono la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalle relative autorità.