Si tratta di documenti originali prodotti nello Stato estero (nascita, matrimonio, divorzio, vedovanza), relativi alle persone per cui si richiedono le variazioni.
Questi documenti:
- devono essere stati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento
- legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti.
Possono essere:
- accompagnati da traduzione della stessa autorità italiana all'estero, che dichiara la traduzione conforme al testo originale
- tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale accreditato dal consolato italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti, che provvede alla legalizzazione.
La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali ratificate anche dall'Italia che escludono la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalle relative autorità.