I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.
La modalità di rateizzazione è definita dal Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali (art. 8).
Il debitore può chiedere la rateizzazione delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili secondo il seguente schema:
a. fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;
b. da euro 101,00 a euro 1.000,00: fino a dieci rate mensili;
c. da euro 1.001,00 a euro 6.000,00: da undici a trenta rate mensili;
d. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da trentuno a trentasei rate mensili;
e. da euro 20.001,00 a euro 50.000,00: da trentasette a sessanta rate mensili;
f. oltre 50.001,00: da sessantuno a settantadue rate mensili.
La domanda deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.