Il Comune può intervenire economicamente per la quota di natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) adottati dall'Azienda U.L.S.S., al netto dell'impegnativa di residenzialità.
Gli interventi economici non possono essere intesi quale totale presa in carico dei beneficiari da parte dell’Amministrazione Comunale e non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo nei limiti della capacità contributiva rilevata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Costituisce infatti principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà e in relazione alla situazione economica del beneficiario come rilevata dall’ISEE.
Gli interventi economici disciplinati dalle presenti Linee Guida possono essere erogati sotto forma di contributo o di anticipazione. Il contributo è erogato di norma direttamente al beneficiario. L'intervento economico può configurarsi come anticipazione (soggetta a restituzione) nelle more della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno che deve essere attivata dai servizi, o quando il beneficiario non abbia disponibilità liquide sufficienti al pagamento della retta ma sia proprietario o usufruttuario di beni immobili e sia disponibile ad aderire ad accordi finalizzati all'alienazione/utilizzo di tali beni.
Approfondimenti
Sono destinatari degli interventi regolamentati dalle presenti Linee Guida persone residenti nel Comune di Schio così come previsto dall'art. 6, comma 4, della L. 328/2000, come individuati dall’art. 10 bis comma 1 del Regolamento: le persone disabili ovvero le persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni con disabilità certificata, che presentano cioè una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di perdita anche parziale di autonomia personale secondo quanto previsto nel quadro FC7 Disabilità e non autosufficienza della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’ISEE, che necessitino di collocazione residenziale in strutture accreditate.
– mancanza della documentazione richiesta per la valutazione;
– attestazione I.S.E.E. che presenti omissioni/difformità;
– aver donato beni mobili o immobili nei tre anni precedenti in quanto, ai sensi dell’art. 437 del Codice Civile, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante entro il valore della donazione, fatto salvo l’impegno del donante ad intraprendere un’azione di rivalsa nei confronti del donatario nel caso in cui egli si rendesse inadempiente.
La domanda può essere sottoscritta dal beneficiario o, in alternativa, dal tutore, curatore, amministratore di sostegno o, ancora, da un familiare di riferimento. In caso di assenza di rete parentale o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno/tutore, l'intervento può essere attivato d'ufficio, da parte dei servizi competenti.
La definizione e quantificazione del contributo sarà effettuata da apposita Commissione composta dal Dirigente o suo delegato, dal capo ufficio amministrativo del Servizio sociale o suo sostituto e dall'assistente sociale referente, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 10bis del Regolamento e delle Linee Guida. L'intervento economico sarà quantificato in percentuale sulla quota di natura sociale della retta prevista, secondo fasce ISEE socio-sanitario residenziale del beneficiario (ai sensi del DPCM 159/2013), come indicate nelle tabelle approvate con provvedimento della Giunta comunale.
Il contributo annuale, ripartito in dodicesimi, sarà pagato il 15 di ogni mese.
L’intervento economico avrà durata fino al 31 marzo di ogni anno, salvo successivi provvedimenti. Entro il 28 di febbraio di ogni anno il beneficiario è tenuto a presentare al Servizio sociale attestazione ISEE socio-sanitario residenziale in corso di validità e documentazione sull’importo della retta per l'aggiornamento dell'intervento economico, che avrà effetto applicativo dal 1° gennaio dell'anno in corso.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |