Concessione di patrocinio, contributo o altro beneficio per iniziative e manifestazioni
(Regolamento comunale)

La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

Entro 60 giorni dal suo termine, se concesso un contributo economico, occorre trasmettere il rendiconto economico, al quale potrà essere richiesta copia della documentazione attestate le spese sostenute (scontrini, fatture, quietanze, bonifici, rimborsi spese, ecc.).

Approfondimenti

Spese non ammissibili a contributo

Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

  1. compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, in favore di soci o aderenti, per prestazioni personali di qualsiasi tipo rese, salvo il rimborso delle spese vive da questi sostenute a nome e per conto dell'associazione e adeguatamente dimostrate
  2. pranzi e cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati, a favore dei beneficiari e dei loro associati e/o collaboratori a qualsiasi titolo
  3. regali, gadget  o altre spese voluttuarie di ogni natura e specie, assunte dai beneficiari a favore di chiunque.

Inoltre, in relazione ai limiti di legge, potranno non essere ammesse in tutto o in parte le spese per mostre, convegni, pubblicità, relazioni pubbliche.

Liquidazione del contributo

In merito alla liquidazione del contributo:

  • il contributo sarà liquidato, riducendolo in proporzione, nel caso di realizzazione parziale o di costi reali inferiori rispetto al preventivo
  • l'entità del contributo non potrà mai superare il disavanzo desumibile dal rendiconto dell'iniziativa ammessa a contributo
  • qualora i costi dell'iniziativa/manifestazione risultassero superiori a quelli ammessi, il contributo non sarà aumentato
  • la mancata realizzazione dell’iniziativa, la mancata presentazione della documentazione richiesta per l’erogazione del contributo, la sostanziale modifica del programma e l'accertata falsa dichiarazione comportano o possono comportare la decadenza dal beneficio, la revoca o riduzione del contributo concesso ed il recupero delle somme eventualmente anticipate
  • sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà saranno svolti da parte del Comune, anche per il tramite dell’amministrazione finanziaria, accertamenti di verifica a campione e a estrazione sul 5% delle dichiarazioni presentate nell'anno e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.
Nota esplicativa per la compilazione della dichiarazione ai fini dell’applicazione o meno della ritenuta d’acconto del 4%

L’art. 28 – 2° comma del D.P.R. 600/73 prevede l’obbligo per i Comuni che erogano contributi di applicare la ritenuta del 4% sugli stessi concessi ad imprese, esclusi quelli per acquisto di beni strumentali.

Pertanto, prima di compilare il modulo di domanda per l'erogazione di un contributo, il Rappresentante Legale della Associazione deve valutare la “posizione fiscale” della stessa, considerando che:

  1. il concetto d’impresa usato dal Legislatore nel 2° comma dell’art. 28 del D.P.R. 600/73 non deve essere assunto in senso restrittivo, vale a dire alle sole aziende industriali e commerciali, bensì deve essere riferito a tutti indistintamente i soggetti che svolgono anche occasionalmente attività produttiva di reddito d’impresa, secondo la nozione fornita dall’art. 51 del D.P.R. 597/73;

  1. l’erogazione di contributi a Enti non commerciali, che svolgono occasionalmente attività produttiva di reddito, non necessariamente ed automaticamente implica l’assoggettabilità alla ritenuta d’acconto, ma occorre valutare caso per caso per quale attività il contributo è concesso. La ritenuta d’acconto infatti va operata solo se il contributo è concesso per attività occasionalmente commerciale e non già se è concesso per attività istituzionale, che non abbia carattere di commercialità;

  1. sono esclusi da ritenuta d’acconto: i contributi finalizzati ad acquisto di beni strumentali, quelli corrisposti ad imprenditori agricoli, i contributi in favore delle imprese esercenti i servizi pubblici di trasporto per la copertura di disavanzi di concessione e in gestione governativa, i contributi a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, termali e di spettacolo, che abbiano subito danni o distruzioni a seguito di pubbliche calamità, nonché i contributi di cui alla Legge 800/1967. Tale esenzione interessa i complessi bandistici ed i soggetti organizzatori di manifestazioni liriche e concertistiche sovvenzionabili sul fondo di cui all’art. 40 della Legge citata. Sono pure esenti dalla ritenuta d’acconto del 4% i contributi erogati dall’Amministrazione Comunale e rivolti in maniera dalle varie Associazioni a favore dei propri associati, come previsto dall’art. 111 del T.U. 917/86 – 1° e 2° comma;

  1. si precisa che per avere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto è sufficiente rientrare in una sola delle ipotesi prospettate che prevedono l’esenzione stessa.

  2. l’attestazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa/Società/Ente e la stessa sarà finalizzata all’istruttoria di ogni singola pratica di erogazione del contributo comunale.

Iter

Il provvedimento relativo all'erogazione del contributo verrà pubblicato sull'albo pretorio e il contributo stesso sarà rilasciato tramite bonifico bancario e su dichiarazione di esenzione del 4% da parte dell'associazione beneficiaria.

Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 13:31.45