L'esenzione è prevista per gli utenti residenti nel Comune di Schio con presenza nel nucleo familiare di 4 o più figli.
Approfondimenti
- residenti a Schio. La residenza è un requisito essenziale da mantenere per tutto l'anno scolastico di riferimento. Nel caso in cui il beneficiario (utente) dovesse cambiare il comune di residenza l'agevolazione sarà revocata.
- frequenza alla scuola dell'Infanzia Statale o Paritaria di Schio;
- dichiarazione ISEE rivolta a minorenni o a famiglie con minorenni in corso di validità, non superiore a € 15.000,00;
- presenza nel nucleo familiare di 4 o più figli. Al fine del raggiungimento del numero minimo di quattro figli, vengono conteggiati i figli minorenni, eventuali figli maggiorenni solo se frequentanti una scuola secondaria statale o paritaria o professionale regionale (CFP), Università o equipollenti;
- nel caso di più figli frequentanti la scuola dell'infanzia, potrà beneficiare dell’esenzione solo un figlio
Per il calcolo dell’I.S.E.E. è necessario rivolgersi con la massima sollecitudine ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F) autorizzati o all'INPS.
Le dichiarazioni ISEE sono soggette a controllo individuale e a campione sulle posizioni sostanziali reddituali, patrimoniali e anagrafiche da parte degli organi competenti. Inoltre, le prestazioni agevolate di cui dovessero beneficiare il minore dovuta alla differenza del costo della retta mensile massima e la retta base calcolata sul valore ISEE, verrà inserita nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del Decreto legge 31/05/2010, n. 78, del Decreto ministeriale 16/12/2014, n. 206 e del Decreto legge 15/09/2017, n. 147.
Termine presentazione domande SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE e SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA: venerdì 29 settembre 2023.
Per le scuole dell'infanzia PARITARIE le agevolazioni verranno concesse fino a esaurimento dell'importo stanziato a bilancio.
Le domande di agevolazione di utenti frequentanti le Scuole dell’Infanzia Statali e Paritarie se pervenute dopo venerdì 29 settembre 2023 saranno accettate anche in corso d’anno scolastico 2023/2024.
Le richieste dovranno essere presentate entro il 10 del mese. In tal caso, le agevolazioni saranno applicate dal mese successivo dalla data di protocollo e non potranno avere effetti retroattivi.
Le agevolazioni per la frequenza della scuola PARITARIA se assegnate, saranno liquidate le scuole paritarie di riferimento.
Nel caso di concessione dell'agevolazione richiesta, la medesima verrà inserita nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.L. 31.05.2010 n. 78, del D.M. 16 dicembre 2014, n. 206 e del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e s.m.i..
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |