Il Comune può intervenire economicamente per la quota di natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) adottati dall'Azienda U.L.S.S., al netto dell'impegnativa di residenzialità.
Gli interventi economici non possono essere intesi quale totale presa in carico dei beneficiari da parte dell’Amministrazione Comunale e non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo.
Costituisce infatti principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà e in relazione alla propria situazione economica.
Gli interventi economici possono essere erogati sotto forma di contributo o di anticipazione. Il contributo è erogato di norma direttamente al beneficiario. L'intervento economico può configurarsi come anticipazione (soggetta a restituzione) nelle more della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno che deve essere attivata dai servizi, o quando il beneficiario non abbia disponibilità liquide sufficienti al pagamento della retta ma sia proprietario o usufruttuario di beni immobili e sia disponibile ad aderire ad accordi finalizzati all'alienazione/utilizzo di tali beni.
Approfondimenti
- essere residente nel Comune di Schio così come previsto dall'art. 6, comma 4, della L. 328/2000;
- essere in condizione di non autosufficienza accertata dalle aziende sanitarie locali o con handicap grave (L. 104/92 art. 3, c. 3) o ancora ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 oppure trovarsi in una condizione di assenza di alternative all'inserimento accertate in sede di U.V.M.D.;
Costituiscono motivi di esclusione dagli interventi di integrazione retta:
– mancanza della documentazione richiesta per la valutazione;
– attestazione I.S.E.E. che presenti omissioni/difformità;
- redditi mensili superiori all'importo della retta;
- risparmi del beneficiario superiori alla somma di tre mensilità del contributo per l'integrazione retta della struttura ospitante;
– aver donato beni mobili o immobili nei tre anni precedenti in quanto, ai sensi dell’art. 437 del Codice Civile, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante entro il valore della donazione, fatto salvo l’impegno del donante ad intraprendere un’azione di rivalsa nei confronti del donatario nel caso in cui egli si rendesse inadempiente;
- mancata dimostrazione dell'utilizzo del contributo per l'integrazione della retta.
La domanda può essere sottoscritta dal beneficiario o, in alternativa, dal tutore, curatore, amministratore di sostegno o, ancora, da un familiare di riferimento. In caso di assenza di rete parentale o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno/tutore, l'intervento può essere attivato d'ufficio, da parte dei servizi competenti.
La definizione e quantificazione del contributo sarà effettuata da apposita Commissione composta dal Dirigente o suo delegato, dal capo ufficio amministrativo del Servizio sociale o suo sostituto e dall'assistente sociale referente, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento e delle Linee Guida.
L’intervento economico avrà durata fino al 31 marzo di ogni anno, salvo successivi provvedimenti. Entro il 28 di febbraio di ogni anno il beneficiario è tenuto a presentare al Servizio sociale attestazione ISEE socio-sanitario residenziale in corso di validità e documentazione sull’importo della retta per l'aggiornamento dell'intervento economico, che avrà effetto applicativo dal 1° gennaio dell'anno in corso.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |