L'impegnativa di cura domiciliare (ICD) è un contributo economico erogato da Regione Veneto, destinato a persone parzialmente o totalmente non autosufficienti che vengono assistite a domicilio da familiari o assistenti familiari:
- l’ICD di tipo B è destinata a persone con basso bisogno assistenziale, verificato dalla rete dei servizi sociali e dal medico di medicina generale
- l’ICD di tipo M è destinata a persone con medio bisogno assistenziale con presenza di demenze accompagnate da gravi disturbi comportamentali o con maggiore bisogno assistenziale
- l’ICD di tipo Mgs è destinata a utenti con medio bisogno assistenziale con disabilità gravissima.
Con questo incentivo, la Regione intende collaborare con i familiari delle persone non autosufficienti nel gestire gli interventi a loro favore ed evitarne l'inserimento in strutture a loro dedicate.
Per richiedere il contributo bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza della persona non autosufficiente nel Comune destinatario della domanda
- condizione di non autosufficienza sotto i profili sanitario e sociale che evidenzi la necessità di un particolare supporto di assistenza a domicilio in una o più attività della vita quotidiana
- sufficiente adeguatezza del supporto erogato dalla famiglia, direttamente o indirettamente, o dalla rete sociale a copertura delle esigenze della persona
- condizione economica rilevata attraverso l’ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: ICD-B e ICD-M ISEE inferiore a 16.700,00 €
- per la tipologia di ICD-Mgs è previsto un ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria inferiore a 50.000,00 €.
Approfondimenti
Le modalità di erogazione del contributo, sono stabilite dalla Deliberazione della Giunta regionale 30/07/2013 n. 1338, dalla Deliberazione della Giunta regionale 04/08/2015, n. 1047, dalla Deliberazione della Giunta regionale 26/05/2020, n. 670 , dalla Legge regionale 24/08/2021, n. 1174, della Deliberazione della Giunta regionale 15/03/2023, n. 256 e della Deliberazione della Giunta regionale 12/12/2023, n. 1558.
Il contributo può essere richiesto:
- dalla persona non autosufficiente, o il suo legale rappresentante (tutore, curatore, amministratore di sostegno ai sensi della Legge 09/01/2004, n. 6)
- da un familiare anche non convivente della persona non autosufficiente
- da una persona, preferibilmente convivente, di cui il servizio sociale accerti che provvede effettivamente a garantire adeguata assistenza alla persona non autosufficiente.
In Comune di Schio …
Obblighi del benericiario o del richiedente il contributo
I servizi sociali, previo contatto con la persona di riferimento, provvederanno ogni tre anni, unitamente al medico di base, all’aggiornamento della scheda Svama semplificata.
Sarà obbligo del richiedente o della persona di riferimento comunicare tempestivamente le variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nella domanda.
In particolare devono essere comunicati i seguenti eventi riguardanti la persona non autosufficiente:
- ingresso in una struttura residenziale a titolo definitivo;
- periodo di ricovero temporaneo in struttura residenziale;
- variazioni rilevanti e stabili del livello di autonomia e del livello delle prestazioni offerte alla persona non autosufficiente (queste variazioni saranno verificate dal Servizio Sociale);
- cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio;
- cambiamento della persona di riferimento, o dei recapiti telefonici;
variazioni del soggetto delegato alla riscossione del beneficio, o le variazioni che dovessero esserci nell’IBAN.
Annualmente deve essere aggiornata l’attestazione Isee tramite i Caaf.